Il Decreto legge su Quota 100 e Reddito di cittadinanza introduce anche importanti modifiche alla disciplina della pensione anticipata per i lavoratori cosiddetti “precoci”.
Quali sono le novità?
A partire da quest’anno e fino al 31/12/2026 viene sospesa l’applicazione degli adeguamenti legati alla speranza di vita.
Pertanto il requisito contributivo dei 41 anni richiesto per l’accesso alla pensione come precoce, non verrà adeguato agli incrementi per aspettativa di vita, stabiliti con decorrenza negli anni 2019, 2021, 2023 e 2025, ma rimarrà “congelato” fino alla fine dell’anno 2026.
Altra novità è che la decorrenza della pensione slitterà di tre mesi dalla maturazione dei requisiti e delle condizioni richiesti, per via dell’introduzione della finestra mobile trimestrale.
Ricordiamo che questo canale di accesso agevolato alla pensione anticipata è stato introdotto dalla Legge di Bilancio del 2017 per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti con almeno 12 mesi di contributi da lavoro effettivo prima del 19° anno di età, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
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disoccupati a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano terminato da almeno 3 mesi il godimento della prestazione di disoccupazione;
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lavoratori che assistono da almeno 6 mesi il coniuge, un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità(c. 3 art. 3 l. 104/92), oppure un parente o un affine entro il secondo grado convivente, a condizione che i genitori o il coniuge abbiano compiuto i 70 anni o siano invalidi o siano deceduti;
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invalidi civili, con grado di invalidità accertata pari o superiore al 74%;
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lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci o sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (vedi tabella);
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aver svolto lavori usuranti, come individuati nella specifica disciplina del 2011.
Professioni categoria attività “gravose” |
Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici |
Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni |
Conciatori di pelli e di pellicce |
Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante |
Conduttori di mezzi pesanti e camion |
Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni |
Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza |
Insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido |
Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati |
Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia |
Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti |
Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca |
Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative |
Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011 |
Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne |
Il termine per la presentazione delle domande di verifica del diritto è fissato anche quest’anno al 1° marzo. Le domande presentate successivamente a tale data, ma non oltre il 30 novembre, saranno prese in considerazione dall’INPS solo se, a conclusione della procedura di monitoraggio di quelle presentate entro il 1° marzo, vi saranno disponibilità finanziarie residue a causa dei limiti di spesa imposti dalla normativa per la concessione di tale agevolazione.
Per vuoi saperne di più rivolgiti agli Uffici del Patronato Acli: Trova la sede più vicina o Prenota un appuntamento.
Fonte Patronato Acli – https://www.patronato.acli.it/pensione-lavoratori-precoci-2019-novita-e-requisiti/?fbclid=IwAR2GBXrtH5kqNBZRqVUGrzldsVGqK7i8lR6wobLBG8bM6h_7-LShb6XYLko