PATRONATO ACLI. RIPOSI PER ALLETTAMENTO ANCHE PER IL PADRE

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Mi hanno detto che i riposi per allattamento spettano al padre lavoratore anche quando la madre non ne ha diritto in quanto casalinga. E’ vero?

Durante il primo anno di vita del bambino le lavoratrici madri possono usufruire di particolari permessi giornalieri da dedicare all’allattamento e alla cura del neonato.

In alternativa alla madre, i permessi per allattamento possono essere concessi anche al padre (previa domanda da inoltrare all’Inps) se:

  • i figli sono affidati esclusivamente a lui;
  • la madre lavoratrice dipendente sceglie di non avvalersene;
  • la madre non è una lavoratrice dipendente (lavoratrice autonoma, libera professionista o non occupata);
  • la madre è deceduta o è gravemente inferma.

Ai fini della retribuzione le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti e comportano il diritto per il genitore di uscire dai locali dell’azienda per recarsi dal bambino.

In linea generale, la misura si applica a tutte le lavoratrici dipendenti, con esclusione delle colf e delle lavoratrici a domicilio, e consiste in due ore di riposo, anche cumulabili, nell’arco della giornata. Il riposo si riduce ad un’ora quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore alle sei ore, oppure se la lavoratrice fruisce dell’asilo nido istituito dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle vicinanze.

La lavoratrice che intende usufruire dei riposi giornalieri deve presentare domanda al datore di lavoro. In caso di parto plurimo le ore di permesso vengono raddoppiate ed è facoltà del padre usufruire di quelle aggiuntive anche contemporaneamente alla madre.

Il padre dipendente può utilizzare i riposi anche a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto sino all’anno di vita del bambino: tali riposi tuttavia non spettano se la madre beneficia, nello stesso periodo, del congedo parentale.

In caso di parto plurimo, nell’ipotesi che la madre benefici del congedo parentale per uno dei figli, il padre può comunque avvalersi dei permessi per l’altro o per gli altri figli.

Le disposizioni sui riposi giornalieri si applicano anche in caso di adozione e affidamento, entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia.

Fonte: ACLI