Ho assunto un’assistente familiare per mia madre che purtroppo è deceduta improvvisamente a seguito della sua malattia. Nel conteggio degli emolumenti di chiusura del rapporto di lavoro devo conteggiare anche il preavviso?
L’art. 39, comma 7, del Ccnl degli addetti ai servizi domestici e familiari, stabilisce che “in caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo”.
Il rapporto di lavoro domestico è infatti diretto alla cura e al servizio della famiglia e, dunque, è possibile che la prestazione lavorativa possa “naturalmente” continuare in capo ai familiari conviventi “superstiti”, se ciò non cambia sostanzialmente i contenuti del lavoro da svolgere: si pensi alla domestica assunta per sovrintendere alla cura della casa in cui convivono diverse persone, o più semplicemente all’assistente familiare addetta alla cura del marito che, al decesso della moglie, vedrà “trasferito” il rapporto di lavoro in capo alla figlia “superstite”.
In questi casi si avrà un semplice “subentro” nel rapporto di lavoro, che continuerà in capo al nuovo datore con le stesse caratteristiche che aveva prima del decesso.
Nel caso in cui, invece, il rapporto di lavoro venga ad essere interrotto, e si proceda con il licenziamento per “decesso del datore di lavoro”, alla lavoratrice è comunque dovuta l’indennità di preavviso prevista dal Ccnl, e precisamente,
1) per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
2) per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
Fonte: ACLI