PATRONATO ACLI. Assegno familiare in caso di divorzio

2009

DIVORZIO 2L’assegno al nucleo familiare è una prestazione istituita per sostenere le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il cui reddito sia entro determinate fasce stabilite anno per anno dalla legge.

Nel caso che i figli siano affidati ad uno solo dei genitori separati o divorziati, questo diventa il soggetto legittimato a percepire l’assegno. Quando i figli risultino, invece, affidati in modo congiunto ai due genitori, il diritto scatta a favore di entrambi, ma solo uno potrà beneficiarne. A loro spetterà, dunque, stabilire di comune accordo chi debba percepire l’assegno. In caso di disaccordo, per valutare intorno a chi si sia ricostituito il nucleo familiare e accertare, di conseguenza, il diritto al beneficio, si considera come criterio risolutivo quello della convivenza.

Se il genitore legittimato a richiedere l’assegno si trova nella condizione di non poterlo percepire perché inoccupato o senza pensione, la legge riconosce la possibilità di esercitare il diritto tramite la posizione di lavoratore o pensionato dell’altro genitore, presentando apposita domanda direttamente al datore di lavoro o all’ente previdenziale dell’ex coniuge.

In tutti i casi, il riconoscimento della prestazione è subordinato al rilascio di un’apposita autorizzazione da parte dell’Inps che dovrà verificare in via preventiva il diritto del genitore richiedente a beneficiare della prestazione.

Fonte: ACLI