Le linee guida sui tirocini hanno fissato in 300 euro lordi mensili il valore minimo dell’indennità da corrispondere ai tirocinanti. Molte regioni prevedono dei compensi minimi più elevati; alcune hanno poi previsto la possibilità di compensi variabili, fra i 300 euro e il valore massimo previsto, in funzione delle ore settimanali svolte.
Il tirocinio consiste in un’esperienza di carattere prevalentemente formativo e di orientamento, svolta da una persona all’interno di una realtà lavorativa.
Esistono varie tipologie di tirocinio:
- tirocini curriculari (promossi da università, scuole, enti di formazione all’interno del percorso di istruzione formazione);
- tirocini formativi e di orientamento(rivolti a neo laureati o neo diplomati);
- tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro(rivolti principalmente a disoccupati e inoccupati);
- tirocini promossi in favore di disabili;
- tirocini di pratica professionale;
- tirocini transnazionali
I tirocini di inserimento/reinserimento sono rivolti a tutti i disoccupati e hanno lo scopo di offrire una possibilità formativa o di riqualificazione professionale a chi è escluso dal mondo del lavoro.
La durata massima di questi tirocini è di 6 mesi; il tirocinante in caso di malattia o maternità che supera un terzo del tirocinio, ha diritto a una sospensione per il relativo periodo di assenza.
Il tirocinio può essere promosso da un ente pubblico o formativo o un’istituzione scolastica, o ancora da un’agenzia del lavoro, denominato “soggetto promotore”. Il tirocinante svolge effettivamente la sua esperienza presso un altro ente, pubblico o privato, denominato “soggetto ospitante”, in virtù di una convenzione sottoscritta fra i tre soggetti.
L’azienda ospitante deve assicurare la valenza educativa e formativa dell’esperienza, affiancando al tirocinante un tutor scelto tra i propri dipendenti che ha il compito di accompagnare e istruire il tirocinante.
Dal punto di vista fiscale, l’indennità corrisposta è considerata quale reddito assimilato al lavoro dipendente.
Fonte: ACLI