ACLI COLF. Il riposo pomeridiano va goduto fuori casa

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ACLI COLF - RIPOSOL’art. 15 del Ccnl, al comma 4, stabilisce che “Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo”.

La norma, dunque, fissa un numero di ore di riposo minimo da assicurare alla lavoratrice, undici consecutive e almeno due intermedie, normalmente nelle ore pomeridiane, ma niente vieta che la lavoratrice e il datore di lavoro si accordino per godere del riposo in altra parte della giornata, ad esempio nella mattina, sempre che alla lavoratrice sia assicurata la possibilità, in quelle ore, di dedicarsi alle proprie attività personali (fare una passeggiata, leggersi un libro, ecc…).

Non può accadere, inoltre, che il datore di lavoro esiga il godimento di questo riposo all’interno dell’abitazione oppure che il lavoratore utilizzi queste ore per effettuare un turno di lavoro altrove, dato che  si verificherebbe una violazione degli obblighi contrattuali. Le due (o più) ore di riposo, infatti, devono essere dedicate al riposo della lavoratrice ed è considerato attività lavorativa, se non consente alla lavoratrice di dedicarsi ai propri affari e soprattutto se la stessa deve rimanere a disposizione del datore di lavoro.

                                                                      Fonte: ACLI