Inoltre, il regolamento precedente alla Manovra 2016, valido quindi sino al 31 dicembre 2015, prevedeva che nell’atto di acquisto il compratore dichiarasse:
- di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato
- di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
Viceversa, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è stato ammesso l’acquisto della prima casa anche laddove non venga rispettato il secondo requisito, ovvero l’assenza di un altro immobile acquistato con l’applicazione dei benefici, a condizione però che il contribuente, entro un anno, venda/doni questo stesso immobile già in suo possesso.
Per quanto riguarda il credito d’imposta, questo è dovuto anche nel caso di riacquisto dell’immobile prima casa avviene con contratto di appalto o di permuta. Per usufruirne è necessario manifestare tale volontà nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se si intende utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stesso atto. Oltre alla possibilità di far valere il credito in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto, o in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, e di quelle su donazioni e successioni dovute per gli atti e le denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, vi è anche l’opportunità di applicarlo in diminuzione dell’Irpef dovuta nella prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto, oppure in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti da effettuare tramite modello F24.
Si ricorda che se il contribuente utilizza solo parzialmente il credito per pagare l’imposta di registro dovuta per l’atto in cui lo stesso è maturato, potrà utilizzare l’importo residuo o in diminuzione dell’Irpef oppure in compensazione, ma non in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, o di quelle su donazioni e successioni dovute per gli atti e le denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, in quanto è previsto dalla legge che per tali atti e denunce il credito debba essere utilizzato per l’intero importo anziché solo in parte.