A partire dalle ore 10.00 di lunedì 17 luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, sarà possibile richiedere il bonus asilo nido, un contributo annuo di un importo massimo di 1.000 euro, tramite le seguenti modalità: on line tramite i servizi telematici dell’Inps; via telefono chiamando il Contact Center dell’istituto al numero verde 803.164 gratuito da rete fissa o il numero 06164.164 da rete mobile; di persona rivolgendosi ad un patronato. Per questo primo anno è prevista una spesa complessiva di 144 milioni di euro. Non è richiesto l’Isee, ma è necessario attestare l’iscrizione al nido per accedere al beneficio.
A sostegno del reddito delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1 gennaio 2016 spetta un contributo al fine di sostenere il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
Il premio è corrisposto direttamente dall’Inps su domanda del genitore, e sarà erogato con cadenza mensile, parametrando l’importo su 11 mensilità, per un massimo di 90,91 euro direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.
Non bisogna dimenticare che il bonus non è cumulabile con la detrazione fiscale frequenza asili nido, né può essere fruito in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici del bonus infanzia.
Invece, per quanto riguarda il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione sarà erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. In tal caso, l’Inps erogherà il bonus di 1.000 euro in un’unica soluzione.
La corresponsione del bonus avverrà nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).
L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all’Inps in occasione di altre domande.
Una volta raggiunto il limite di spesa, l’Inps non accoglierà ulteriori domande.