L’articolo 3 del Dl 119/2018 (il nuovo Dl Fisco appunto) stabilisce infatti che i contribuenti che pagheranno gli importi scaduti relativi alla precedente rottamazione-bis entro il prossimo 7 dicembre (ovvero le rate che avrebbero dovuto essere saldate a luglio, settembre e ottobre 2018), rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, ovvero la cosiddetta “rottamazione-ter”.
Proprio in virtù, allora, di questa terza rottamazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia), senza alcun ulteriore adempimento a carico dei debitori, “invierà – si legge sul sito dell’ente riscossore – una nuova ‘Comunicazione’ entro il 30 giugno 2019 con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “rottamazione-bis”) ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019”.
Quindi, in buona sostanza, si sta dicendo che il vecchio piano rateale riguardante le quote residue della rottamazione-bis successive ai mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, sarà rimodulato in un nuovo piano iscritto entro un arco di tempo molto più ampio. “Gli interessi – avvisa inoltre AE-Riscossione – a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%”, quindi in misura più favorevole.
Per pagare occorre dunque utilizzare i bollettini precompilati con le quote rateali di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla precedente “Comunicazione delle somme dovute” già inviata da AE-Riscossione ai contribuenti debitori che avevano aderito alla rottamazione-bis. I canali di versamento sono infine quelli noti, ovvero gli sportelli dell’ente AE-Riscossione, le banche, le Poste, i tabaccai abilitati o i punti Lottomatica e Sisal.
Luca Napolitano