PATRONATO ACLI – Viaggiare all’estero con minori: quali le norme da seguire?

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Ci avviciniamo al periodo delle vacanze e delle feste natalizie e molte famiglie italiane saranno in movimento in tutta Europa, ma non solo, con i propri bambini. Quali sono le procedure burocratiche e i documenti necessari per viaggiare con i minorenni da uno Stato all’altro? È bene informarsi per tempo per evitare che il viaggio, ancorchè un momento di svago e relax, diventi un incubo.

C’è una bellissima canzone di Francesco De Gregori, “Natale”, nella quale si fa riferimento alla voglia di ritrovarsi tra persone legate da affetto che vivono lontane: ad un certo punto il testo recita “… tra due giorni è Natale e non va bene e non va male, buonanotte torna presto e così sia”. Affinché questi ritorni non si trasformino in incubi, nel caso si abbia intenzione di viaggiare con minorenni o di farli viaggiare da soli, è opportuno pensarci in anticipo e non nei giorni a ridosso delle festività.

Vediamo quali sono le regole valide per i minorenni, cittadini italiani, per viaggi dall’estero verso l’Italia e viceversa, considerando che la normativa è diversa a seconda dell’età del soggetto:
1. dai zero ai 14 anni (non compiuti)
2. minorenni che hanno compiuto il 14° anno fino ai 18 anni non compiuti

Da zero a 14 anni i bambini possono viaggiare esclusivamente con i genitori o con chi ne fa le veci (ad esempio un tutore o chi esercita la “potestà genitoriale, in tal caso l’accompagnatore deve avere il documento di nomina o di affido).
Dai 14 anni compiuti fino ai 18 anni non compiuti, i minorenni possono anche viaggiare da soli: in entrambi i casi il minorenne deve essere titolare ed in possesso di un documento di riconoscimento valido per l’espatrio (carta di identità o passaporto).

Non esiste più la possibilità di far iscrivere il minorenne sul passaporto di uno o entrambe i genitori, mentre il passaporto italiano di un minore può riportare i nominativi di almeno uno dei due genitori in veste di accompagnatore. Nel caso in cui sul passaporto del minore sia iscritto un solo genitore ma, nello specifico viaggio, sia accompagnato dall’altro genitore, quest’ultimo deve dimostrare la parentela con un documento rilasciato dall’Anagrafe (ad esempio con lo Stato di Famiglia o l’estratto di nascita del minore).

Eccezionalmente, e per ogni viaggio (inteso come andata e ritorno), il minore di 14 anni può viaggiare anche con altra persona che non sia il genitore: in tal caso l’accompagnatore deve essere in possesso dell’“attestazione di accompagno”, valida sei mesi, documento rilasciato dal Commissariato P.S., dalla Questura di competenza o dall’autorità consolare (se ci si trova all’estero), dietro richiesta dei genitori.

L’attestazione può essere intestata anche ad una persona giuridica, come le compagnie aeree.

Illustrate in sintesi le regole italiane, valide in tutta l’Unione Europea, è necessario sapere che per i residenti in Francia è previsto un ulteriore adempimento dettato dalla normativa francese: tutti i minorenni residenti in Francia, a prescindere dalla nazionalità, nel caso debbano viaggiare senza i genitori, devono essere in possesso dell’”autorisation de sortie du territoire” francese che può essere redatta on line cliccando qui. Tale documento non sostituisce l’attestazione di accompagno rilasciato dalle autorità italiane, che deve essere comunque presente per i minori di 14 anni.

E se i genitori del minore sono separati o divorziati?
Per questi casi valgono le regole e gli adempimenti sopra descritti, ovvero anche se tra i coniugi i legami sono sciolti o in via di scioglimento, gli obblighi verso i figli rimangono inalterati. Naturalmente gli atti posti in essere da uno dei due genitori, ad esempio la richiesta del documento di riconoscimento per il minore, deve avere l’assenso dell’altro genitore.

Nelle sentenze di separazione o di divorzio, tra gli obblighi e i diritti dei genitori sui figli, spesso viene previsto e disciplinato cosa fare in occasione dei viaggi, anche all’estero. Per esempio, il giudice può disporre il divieto del trasferimento all’estero o specificare addirittura per quali paesi è fissato il divieto. Può anche succedere che uno dei genitori possa essere contrario al rilascio dei documenti per l’espatrio del minore: in questi casi l’altro genitore può rivolgersi al Giudice Tutelare per ottenere un provvedimento di assenso. Ci sono anche casi in cui un genitore si opponga ad uno specifico viaggio e quindi, in caso di mancato accordo, può rivolgersi al Tribunale competente.

Ulteriori informazioni e modulistica possono essere reperite nei vari siti web dei Consolati e dei Ministeri degli Interni o di Pubblica Sicurezza dei singoli Stati.

Naturalmente le sedi del Patronato ACLI in Italia e all’estero sono a disposizione dei cittadini per l’assistenza e la consulenza.

Buon viaggio e buone vacanze!

Raffaele DE LEO

Fonte: Patronato ACLI.