CAF ACLI. SCADENZA MODELLO REDDITI PROROGATA AL 31 OTTOBRE

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Quest’anno la  scadenza del Modello Redditi (ex Modello Unico), è stata prorogata al 31 ottobre per effetto del DPCM dello scorso 26 luglio. Entro quella data, quindi:

  • chi ha percepito redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione
  • chi ha percepito redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA
  • chi ha percepito redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 del 730
  • chi ha percepito plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società
  • chi ha percepito redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario
  • chi deve presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato (sostituti d’imposta)
  • chi deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti …

dovrà inviare il proprio modello (per via telematica) usufruendo dei servizi Entratel e Fisconline accessibili tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure affidandosi agli uffici di un qualunque intermediario abilitato.

Non solo le suddette categorie di contribuenti sono chiamate alla spedizione del modello, ma, eventualmente, anche:

  • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati;
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito direttamente dall’INPS o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero;
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
  • i lavoratori dipendenti il cui sostituto d’imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà (art. 2 comma 2 D.L. n. 138/2011);
  • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
  • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non lo sono state nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
  • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

Nel caso dei contribuenti non abilitati ai servizi telematici, che dunque si affidano a commercialisti o CAF, l’intermediario competente è tenuto a rilasciare l’impegno a presentare – appunto per via telematica – i dati in essa contenuti. Per finire, l’intermediario stesso sarà tenuto, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione, a rilasciare, unitamente all’originale del modello, una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Tale comunicazione diverrà quindi per il contribuente la prova dell’avvenuta consegna del modello. Potrebbe però capitare che una volta inviata la dichiarazione, il sistema dell’Agenzia la scarti per la presenza di dati non corretti o non richiesti, oppure perché trasmessa più volte. In casi del genere le Entrate notificheranno lo scarto all’intermediario abilitato, con la possibilità di inviare nuovamente il modello in modo corretto entro cinque giorni dalla notifica.
La scadenza ordinaria prorogata al 31 ottobre chiama infatti a raccolta anche quei contribuenti che hanno sì presentato il 730, ma che solo dopo si sono accorti di aver commesso degli errori a proprio favore, la cui rettifica comporti un minor credito o un maggior debito. L’errore a favore, in sostanza, si verifica quando nel 730 è stato dichiarato un reddito inferiore al reale, o magari quando si sono richieste detrazioni inesistenti o in misura maggiore rispetto al dovuto. In questi casi, quindi, l’unica soluzione per poter sanare la propria posizione non è quella del 730 integrativo, ma appunto la consegna di un Redditi correttivo nei termini. Va considerato, per altro, che ai fini del ravvedimento operoso la medesima scadenza spostata dal 2 al 31 ottobre riguardi automaticamente anche il termine per l’invio dei Redditi integrativi volti a sanare le violazioni commesse nelle dichiarazioni del 2016 sui redditi 2015, dal momento appunto che il termine delle dichiarazioni integrative per sanare i modelli dell’anno precedente coincide col termine ordinario delle dichiarazioni dell’anno in corso.

 

Fonte: CAF ACLI