PATRONATO ACLI. STUDENTI CHE LAVORANO: ALCUNI CHIARIMENTI

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La pensione ai superstiti è una prestazione previdenziale il cui fine è quello di contenere il disagio economico che si crea in una famiglia con la scomparsa di un suo componente titolare di reddito.
Per l’orfano maggiorenne e studente, universitario o di scuola superiore, il diritto alla pensione trova ragione nella giustificata difficoltà a procurarsi un reddito dovuta agli impegni di studio.
Per il legislatore l’orfano “perde” la qualifica di studente e con essa il diritto alla quota di pensione, indipendentemente dall’aver effettivamente smesso di studiare se svolge un’attività lavorativa protratta nel tempo ed adeguatamente remunerata.
La Corte Costituzionale ha precisato che redditi modesti, derivanti da lavori precari e saltuari non incidono sullo status di studente e quindi consentono all’orfano di mantenere la propria quota di pensione ai superstiti, cumulando le due entrate.
L’INPS, in assenza di un’espressa previsione legislativa, considera compatibile con la pensione ai superstiti lo svolgimento di una attività lavorativache generi un reddito inferiore al trattamento minimo di pensione maggiorato del 30% (anno 2017: 501,89 * 13 + 30% = € 8.481,94),riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa. Il superamento di questa soglia, comporta la sospensione della prestazione.

Fonte: PATRONATO ACLI