CAF ACLI. L’EX MOGLIE CONVIVENTE PUO’ ESSERE A CARICO

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ex moglieMi sono separato consensualmente con affido condiviso dei figli (sono due minori), ma abitiamo tutti insieme ed abbiamo tutti la stessa residenza. Vorrei sapere come mi devo comportare con gli assegni famigliari e le detrazioni sui figli e su mia ex moglie che non lavora.

Tra gli “altri familiari” che possono essere considerati fiscalmente a carico – a condizione che convivano con il contribuente – vi è anche il coniuge legalmente ed effettivamente separato. Quindi il richiedente potrà considerare la ex moglie a carico.

Quanto ai figli, l’articolo 12 del Tuir, comma 1, lettera “c”, riporta che “in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo,al genitore affidatario.

Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo”.

Ai fini invece dell’assegno familiare, in caso di separazione legale con affidamento congiunto dei figli, il diritto all’assegno per il nucleo familiare scatta a favore di entrambi i coniugi affidatari. Può essere stabilito di comune accordo quale dei due coniugi deve richiedere l’autorizzazione al trattamento di famigli.

Fonte: ACLI