PATRONATO ACLI. Reperibilità per i dipendenti pubblici

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Sabato 13 gennaio entra in vigore il nuovo Regolamento per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il lavoratore malato si reca dal medico curante che predispone certificato medico telematico con indicate diagnosi e prognosi di guarigione. È data facoltà di verifica di quanto certificato tramite le visite fiscali. L’Amministrazione può chiedere all’INPS (telematicamente e sin dal 1° giorno di assenza) la visita fiscale ma potrà provvedervi d’ufficio anche l’INPS.

Fasce di reperibilità

Per consentire le visite fiscali la legge dispone che il lavoratore ammalato si trovi presso il domicilio indicato nel certificato in determinate fasce orarie, tutti i giorni compresi nel periodo di prognosi, siano essi feriali, festivi o prefestivi.

  • dalle ore 09.00 alle ore 13.00
  • dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Molti si aspettavano l’equiparazione delle fasce di reperibilità a quelle dei dipendenti del settore privato (10.00 – 12.00 e 15.00 – 17.00) ma questo non è avvenuto. La variazione dell’indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi deve essere preventivamente comunicata alla propria Amministrazione. Non sono tenuti a rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti pubblici la cui assenza è riconducibile a:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  3. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Il lavoratore ammalato che non concorda con il parere del medico che effettua la visita fiscale deve dichiararlo immediatamente, il medico lo annoterà sul verbale che deve essere sottoscritto dal dipendente. Questi viene quindi invitato a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale, il medico fiscale informa tempestivamente l’INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale.

 

 

 

FONTE: PATRONATO ACLI