PATRONATO ACLI. Il verbale L. 104/92 e la fruizione dei permessi relativi

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Anche i verbali relativi al grado di handicap (L. 104/92) possono avere indicata una data di revisione.
Dal 19 agosto 2014 tutti i verbali di invalidità civile e di handicap con indicata una data di revisione, non scadono ma mantengono validità fino alla definizione del nuovo verbale.
Spetta all’INPS convocare a visita di revisione e non al disabile, come avveniva in passato.
È diritto del disabile e/o dei suoi familiari continuare a fruire dei permessi lavorativi già autorizzati sulla base del verbale soggetto a revisione.
Se già il verbale a mani del disabile non riporta la precisazione che il verbale mantiene validità fino all’effettuazione della visita di revisione, il disabile può chiedere all’INPS il rilascio di apposita attestazione da consegnare al datore di lavoro.
La visita di revisione si può concludere con una conferma del precedente stato di gravità o con una revoca.
Se la Commissione conferma lo stato di gravità, l’INPS

a) Invia al lavoratore disabile che fruisce per sè stesso e al suo datore di lavoro la comunicazione dell’avvenuta conferma. Il disabile non deve rifare alcuna domanda per fruire dei permessi (salvo non cambi datore di lavoro o modalità di fruizione degli stessi, o tipologia di contratto)

b) Invia al disabile, al familiare che fruisce dei permessi e al datore di lavoro la comunicazione dell’avvenuta conferma. Il lavoratore non deve rifare alcuna domanda per fruire dei permessi (sempre che non cambi datore di lavoro, contratto, modalità di fruizione, ecc).

Se la Commissione non conferma lo stato di gravità, l’INPS invia al disabile, al familiare che fruisce dei permessi e al datore di lavoro, la comunicazione con la quale viene comunicata la cessazione degli effetti del vecchio provvedimento di autorizzazione ai permessi. La revoca dell’autorizzazione decorre dal giorno successivo alla data di definizione delnuovo verbale.
L’assenza alla visita di revisione del disabile grave, se non sufficientemente giustificata, comporta la perdita del diritto alla fruizione dei permessi dal giorno successivo alla data dell’assenza alla visita di revisione.
Il disabile assente alla visita per motivazioni di carattere sanitario o amministrativo giustificate e valutate adeguate ha diritto ad ottenere una seconda convocazione. L’esito darà conferma dello stato di gravità e quindi prosecuzione del diritto alla fruizione dei permessi oppure revoca della gravità e quindi cessazione del diritto alla fruizione dei permessi dal giorno successivo all’accertamento.
L’eventuale ulteriore assenza a visita di revisione comporta la perdita del diritto ai permessi sin dalla data di assenza alla prima convocazione.

Fonte: PATRONATO ACLI