CAF ACLI. Inizia la scuola: attenzione alle spese

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ricomincia_scuolaLe spese legate all’istruzione non sono tutte detraibili, come quelle per l’acquisto dei libri di testo o dei manuali universitari. Il discorso cambia invece per altre spese annoverate fra quelle di frequenza, e quindi detraibili, come  le quote per le gite scolastiche o gli oneri per i servizi scolastici integrativi. In generale la formulazione dell’articolo 15, comma 1, lettera “e” del Tuir prevedeva – ante-riforma renziana – la possibilità di detrarre nella misura del 19% le spese sostenute per la “frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani”. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo la detrazione spettava – e spetta tutt’ora – anche per gli oneri sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.Viceversa da dopo la riforma della “buona scuola” (Legge 107/2015) la suddetta lettera “e” viene rinnovata limitando la detraibilità alle sole spese sostenute per i corsi di istruzione universitaria (ad esempio immatricolazione ed iscrizione, soprattasse per esami di profitto e laurea, frequenza, corsi di specializzazione) “in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali”. In aggiunta alla lettera “e”, è stata inserita l’inedita lettera “e-bis” in cui si dispone l’applicazione della detrazione Irpef del 19% in riferimento alle spese per la frequenza:

  • delle scuole dell’infanzia (ex asili);
  • del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
  • e infine delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori).

In sintesi, le novità passano da una riscrittura della vecchia lettera “e” alla quale si aggiunge l’introduzione della nuova lettera “e-bis” che mantiene lo sgravio del 19% sulle spese di iscrizione e frequenza alle scuole secondarie di secondo grado ampliandolo contemporaneamente ai livelli d’istruzione inferiore: asili, elementari e medie.  Un’altra novità sostanziale va riscontrata nell’uniformità della detrazione che cancella, in riferimento alle sole scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e delle scuole secondarie di secondo grado, il vecchio discrimine fra istituti statali e parificati (privati).

Di conseguenza, a prescindere da quale sia il livello d’istruzione ricevuta (non importa se infantile, primaria o secondaria) e dall’istituto frequentato (non importa se privato o statale), il nuovo regolamento fiscale introduce comunque un tetto massimo di spesa detraibile pari a 400 euro annui per alunno, sui quali verrà appunto applicata la detrazione del 19%, con un risparmio sull’imposta lorda che nel migliore dei casi ammonterà a 76 euro (cioè il 19% di 400). Per quanto riguarda invece le università, il discrimine fra atenei statali e privati viene, come abbiamo detto, mantenuto. Le spese, quindi, sostenute nelle università private, continueranno ad essere detraibili nella stessa misura in cui lo sarebbero per un corso di laurea analogo tenuto nell’università pubblica più vicina.

In merito ai servizi scolastici integrativi, vedi la refezione, l’assistenza al pasto o il pre e post-scuola, l’Agenzia, circa la loro detraibilità, aveva già dato parere positivo nella Risoluzione 68/E del 4 agosto 2016, poi confermato nelle ultime istruzioni al 730/2017. La stessa cosa, però, non vale per l’eventuale servizio di scuola-bus, “anche se fornito – scrive l’Agenzia – per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola. Al riguardo, si osserva, infatti, che consentire la detraibilità delle spese di scuola-bus risulterebbe discriminatorio rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione. Si ritiene, pertanto, che dette spese non siano detraibili”.

 Fonte: CAF ACLI