L’articolo 7 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (Ccnl) prevede la possibilità di assumere la colf a tempo determinato, “nel rispetto della normativa vigente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie giustificatrici”, quando l’assunzione è legata a esigenze transitorie o occasionali, tra cui ad esempio:
- per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero;
- per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;
- per sostituire lavoratori in ferie;
- per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.
L’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, stabilisce che ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applichi un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40%, per cui il contributo orario in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato è superiore rispetto a quello a tempo indeterminato. Tale maggiorazione non è prevista per i lavoratori assunti a termine, in sostituzione di lavoratori assenti (per maternità, ferie ecc…). Inoltre, nel caso in cui, il datore di lavoro provvedesse alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è prevista la restituzione del contributo addizionale.
Fonte: ACLI