Adesso, invece, si è comunque in tempo prima del 31 gennaio per farsi riconoscere il diritto a non pagare il Canone sull’intero 2018, ma se si fosse pagata la prima bolletta elettrica, la quota di Canone in essa contenuta dovrà in ogni caso essere chiesta a rimborso. Per i mesi successivi, invece, farà fede la dichiarazione di non possesso da spedire, appunto, entro il 31 gennaio. Va inoltre specificato che la dichiarazione ha validità annuale, quindi va presentata ogni anno se ne ricorrono i presupposti. A nulla dunque varrebbe, per l’esenzione riferita al 2018, l’eventuale dichiarazione già presentata lo scorso anno in riferimento al solo 2017.
Anche per il 2018 è stata confermata la riduzione a 90 euro, ma le regole del “nuovo” abbonamento tv sono già in circolo da un paio d’anni. È stata infatti la Legge di Stabilità 2016 a introdurre la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica, prevedendo inoltre che, per i titolari di una utenza elettrica di tipo residenziale, il pagamento del canone tv per uso privato avvenga mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.
La presentazione telematica è possibile avvalersi degli intermediari abilitati (le sedi CAF ACLI sono disponibili, cerca il nostro sportello più vicino). Nel caso invece non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale, in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.