Ai sensi infatti dell’art. 69, comma 2, del Tui, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi annui di importo non superiore a 7.500 euro, non concorrono a formare il reddito dell’atleta dilettante, non sono assoggettati a tassazione, e di conseguenza non vanno esposti in dichiarazione.
Il suddetto articolo dispone, inoltre, che nemmeno i rimborsi relativi a spese documentate di vitto, alloggio e trasporto sostenute dallo sportivo dilettante in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale concorrono alla formazione del reddito.
Fonte: ACLI