ACLI COLF. Maternità: interviene la Cassa Colf

1989

Maternità colf-638x425Le colf in maternità possono usufruire di alcune prestazioni rivolgendosi alla Cassa Colf, lo strumento che le parti sociali, con la sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, hanno costituito per sostenere il lavoro domestico, fornendo trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi e aggiuntivi delle prestazioni pubbliche ai datori di lavoro e ai lavoratori iscritti.

Le prestazioni in tema di maternità, per gli eventi verificatasi a partire dal 1 gennaio 2014, prevedono:

– il rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle lavoratrici in stato di gravidanza, per l’intero periodo riconosciuto, nel limite massimo annuo di € 400,00;

– il pagamento delle spese per interventi chirurgici effettuati nel primo anno di vita del neonato per la correzione di malformazioni congenite, comprese le visite e gli accertamenti diagnostici pre e post intervento, nonché la retta di vitto e di pernottamento dell’accompagnatore nell’istituto di cura o in struttura alberghiera con un tetto massimo di euro 100,00 al giorno, comprensivi di vitto e alloggio, a persona, per il periodo del ricovero. La disponibilità annua per la presente garanzia è di € 5.000,00 per neonato;

– il pagamento dell’indennità giornaliera in caso di ricovero dovuto al parto, in istituti di cura pubblici o privati, pari a € 20,00 per ciascun giorno di ricovero per un periodo non superiore a 20 giorni per persona e per anno civile. Tale indennità è corrisposta anche in caso di ricovero in forma di day-hospital;

– il pagamento dell’indennità di € 20,00 per ogni giorno di convalescenza certificata dal medico, conseguente a parto con intervento chirurgico, dopo la dimissione dall’istituto di cura o previsto nella degenza in day-hospital, con un massimo di 10 giorni per persona e per anno civile.

Fonte: ACLI