PATRONATO ACLI. CONGEDO RETRIBUITO: L’ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI

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PATRONIl “congedo straordinario” è un periodo di due anni di astensione retribuita dal lavoro di cui possono avvalersi coloro che prestano attività di lavoro dipendente per assistere i propri familiari con gravi disabilità.
Per poter usufruire del congedo straordinario, le disposizioni attualmente in vigore, stabiliscono l’elenco dei soggetti aventi diritto al congedo secondo un ordine di priorità.
I lavoratori dipendenti che possono beneficiare del congedo sono nell’ordine:

  • il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente;
  • i genitori, naturali o adottivi e affidatari, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge;
  • il figlio convivente, in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre;
  • i fratelli o sorelle conviventi qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile;
  • i parenti o affini di terzo grado conviventi, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile

Per usufruire del beneficio è necessario che il familiare da assistere:

  • sia stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, c.3, L. 104/1992)
  • non sia ricoverato a tempo pieno presso un istituto (salvo che i sanitari richiedano la presenza del soggetto che presta assistenza).

È possibile fruire del congedo per un massimo di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, indipendentemente dal fatto che sia chiamato ad assistere uno o più familiari disabili.
Ma due anni è anche il limite alla durata del congedo fruibile tra tutti gli aventi diritto in riferimento al singolo disabile.
Il congedo può essere utilizzato in maniera continuativa o frazionata.
Durante il periodo di astensione dal lavoro il beneficiario del congedo ha diritto alla copertura previdenziale e a un’indennità a carico dell’Inps (o dell’amministrazione di appartenenza, se dipendente pubblico), anticipata dal datore di lavoro, pari alla retribuzione percepita nel mese che precede il congedo, fino ad un importo massimo (che, per il 2017, è pari a € 47.445,82).
Durante il periodo di congedo non si maturano ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto.
I lavoratori dipendenti del settore privato inoltrano la domanda all’INPS esclusivamente in via telematica (personalmente o tramite patronato) mentre i lavoratori dipendenti del settore pubblico inoltrano la domanda all’Amministrazione di appartenenza.
Il richiedente il congedo ha diritto a fruirne entro 60 giorni dalla domanda.

Fonte: PATRONATO ACLI