Giovedì 12 ottobre l’INPS, ottenuto il nullaosta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha pubblicato la circolare che riassume e disciplina le regole delle pensioni in regime di cumulo in presenza di contribuzione versata alle Casse dei liberi professionisti.
Viene da chiedersi se questo è ancora il cumulo così come lo abbiamo conosciuto dal 2012 ad oggi; per alcuni aspetti sicuramente sì, ma per altri l’istituto sembra essere stato stravolto.
Innanzitutto è stata confermata la possibilità di accedere a tutte le prestazioni pensionistiche anche in presenza di contribuzione versata ad una cassa privata, quindi il libero professionista iscritto o già iscritto ad una Cassa può accedere alla pensione di:
- Vecchiaia
- Anticipata
- Inabilità (non assegno di invalidità).
In caso di decesso i familiari potranno ottenere la pensione ai superstiti.
È stata altresì confermata la possibilità di cumulo anche in presenza di gestioni nelle quali si è raggiunto un requisito autonomo alla pensione: l’importante è non essere già titolari di una pensione diretta.
La novità sta nel fatto che la pensione di vecchiaia in regime di cumulo è considerata una pensione unica ai fini della maturazione dei requisiti, ma a formazione progressiva per quanto riguarda la sua misura. In sostanza?
Il diritto a chiedere la pensione di vecchiaia in cumulo nasce dal raggiungimento
- dei requisiti contributivi ed anagrafici minimi previsti nella riforma Fornero:
66 anni e 7 mesi di età e almeno 20 anni di contributi (dal 2018)
- degli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla gestione nella quale il richiedente risulta da ultimo iscritto.
L’importo da subito erogato sarà un pro quota relativo alle sole gestioni nelle quali si sono maturati i requisiti, mentre il pro quota delle Casse saràerogato solo una volta raggiunti i requisiti anagrafico e contributivo previsti dalla Cassa stessa.
Il diritto ad ottenere una pensione anticipata in cumulo si matura al raggiungimento:
- A) dell’anzianità contributiva prevista dalla riforma Fornero, per il cui perfezionamento ciascuna gestione tiene conto della disciplina prevista dal rispettivo ordinamento:
- B) degli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti cumulati: cessazione lavoro dipendente, cancellazione albi professionali, ecc. ecc.
Il cumulo non è ammesso per ottenere l’assegno ordinario di invalidità, ma solo per la pensione di inabilità.
Non esiste un requisito unico, ma i requisiti richiesti sono quelli della Gestione, del Fondo o della Cassa alla quale il richiedente risulta iscritto al momento del manifestarsi dell’inabilità.
Il riferimento alla gestione cui si è iscritti vale anche per la determinazione del diritto e della misura dell’eventuale maggiorazione contributiva propria della pensione di inabilità.
Sono previste anche le pensioni ai superstiti in regime di cumulo ma bisogna distinguere 3 situazioni principali:
- il defunto non era titolare di pensione diretta
- il defunto era titolare di una pensione in regime di cumulo – interamente erogata
- il defunto era titolare di una pensione di vecchiaia in regime di cumulo – erogata in pro quota.
Nel primo caso la pensione indiretta spetta ai superstiti individuati dalla Gestione cui il defunto era iscritto al momento del decesso e si consegue al raggiungimento dei requisiti di assicurazione, contribuzione ed agli ulteriori requisiti richiesti dalla gestione stessa. Il perfezionamento dei requisiti si ottiene dalla somma di tutti i periodi di assicurazione e di contribuzione (non sovrapposti) a cui il dante causa è stato iscritto anche dei periodi di iscrizioni a gestioni/casse che non prevedono la pensione ai superstiti o di quelli che non riconoscono il richiedente come beneficiario.
Nel secondo caso la pensione di reversibilità spetta ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni forma pensionistica sia per l’individuazione dei familiari superstiti aventi diritto che della quota loro spettante. Pertanto, solo le forme assicurative che riconoscono il diritto alla pensione di reversibilità ai familiari superstiti liquidano il relativo pro quota secondo le aliquote di reversibilità previste dal rispettivo ordinamento.
Nel terzo caso la pensione di reversibilità a seconda dei casi potrà essere determinata:
- tenendo conto anche della quota della Cassa (che la determinerà secondo le proprie regole) e questo succederà nei casi in cui il defunto aveva raggiunto requisito a pensione utilizzando i contributi della Cassa;
- aggiungendo la quota della Cassa alla quota dell’INPS nel caso in cui la contribuzione dei periodi versati alle gestioni INPS dal defunto fosse pari o superiore ai 20 anni.
L’unicità della pensione di vecchiaia in regime di cumulo e la formazione progressiva dell’importo erogabile hanno riflessi anche sul diritto ad altri trattamenti: 14° mensilità, maggiorazioni sociali e trattamento minimo, ecc.
Fonte: PATRONATO ACLI