PATRONATO ACLI. Entra in vigore il decreto attuativo dell’APe volontario

1325

 

È entrato in vigore il decreto attuativo dell’APe volontario: il prestito a garanzia pensionistica cui possono accedere gli over 63 anni con almeno 20 anni di contribuzione e purché abbiano maturato un importo di pensione – al netto dell’eventuale rata di restituzione dell’ APE – non inferiore ad 1,4 volte il trattamento minimo.

Non è ancora possibile ad oggi inoltrare domande o stabilire il reale costo dell’operazione perché manca la sottoscrizione degli accordi quadro con:

  • l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) per determinare i tassi di interesse

e

  • l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), per determinare i premi assicurativi a garanzia della premorienza.

Il pagamento dei primi ratei di prestito difficilmente potrà avvenire ancora nel 2017.
Il primo passo è l’invio della domanda di certificazione del diritto all’APe volontario da presentare all’INPS (personalmente o tramite patronato).
L’INPS entro 60 giorni comunica, telematicamente, l’esito della pratica e:

  • a) se sussistono i requisiti rilascia la certificazione del diritto all’APe, indica la data di maturazione dei requisiti anagrafici per la domanda di APe e gli importi minimo e massimo della quota mensile di APe volontario ottenibile;
  • b) se non sussistono i requisiti comunica il rigetto della domanda.

Il secondo passo è, ottenuta la certificazione e valutate le proprie esigenze, la presentazione della domanda di APe all’INPS da parte dell’interessato. La domanda va inoltrata utilizzando l’identità digitale SPID (personalmente o tramite patronato).

Nella domanda di APe sono ricomprese:

  • a) la proposta del contratto di finanziamento, con indicazione dell’istituto finanziatore prescelto;
  • b) la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, con indicazione dell’impresa assicuratrice prescelta;
  • c) l’istanza di accesso al fondo di garanzia.

Contestualmente alla domanda di APe deve essere presentata domanda di pensione di vecchiaia.

Nella domanda di APe il soggetto richiedente indica:

  • a) di voler accedere o meno al finanziamento supplementare (qualora a causa degli incrementi dell’aspettativa di vita vi sia un periodo senza erogazione dell’APe volontaria prima della liquidazione della pensione di vecchiaia);
  • b) l’ammontare della quota mensile di APe (da un minimo di 150 euro fino al 90% del trattamento pensionistica a seconda della durata dell’anticipo);
  • c) l’importo di rate per debiti erariali;
  • d) l’importo di rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore al periodo di erogazione dell’APe;
  • e) l’importo di assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni di separazione tra i coniugi.

Nella domanda di APe il soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità:

  • a) non avere, nei confronti delle banche o di altri operatori finanziari, esposizioni per debiti scaduti o sconfinanti e non pagati da oltre novanta giorni;
  • b) non essere a conoscenza di essere attualmente registrato negli archivi della centrale dei rischi;
  • c) non aver avviato o essere oggetto di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
  • d) non avere pignoramenti in corso o estinti senza integrale soddisfazione dei creditori;
  • e) non avere protesti a proprio carico e non essere registrato nell’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari.

L’INPS trasmette:

  • all’istituto finanziatore indicato nella domanda la domanda di APe con la proposta di contratto di finanziamento;
  • la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza all’impresa assicuratrice scelta dal richiedente.

L’istituto finanziatore trasmette telematicamente all’INPS e al soggetto richiedente, l’accettazione della proposta di contratto di finanziamento, ovvero l’eventuale rigetto.
L’INPS mette a disposizione dell’impresa assicuratrice prescelta l’accettazione della proposta di contratto di finanziamento da parte dell’istituto finanziatore.
L’impresa assicuratrice accetta la proposta di assicurazione e la trasmette all’INPS e al richiedente.
Le accettazioni del contratto di finanziamento e della proposta di assicurazione sono pubblicati nell’area riservata del richiedente e contestualmente l’INPS lo comunica al richiedente.

In sintesi tutti i passaggi per l’APe volontario sono:

  • Richiesta all’INPS della certificazione dei requisiti APE Volontario: almeno 63 anni di età, almeno 20 anni di contribuzione, importo pensione non inferiore al limite
  • Invio all’INPS delle domande di: a) APE (proposte contratto finanziamento e assicurazione);   b) domanda pensione vecchiaia
  • L’INPS trasmette proposte di contratto finanziamento e di assicurazione
  • L’Istituto Finanziatore accetta la proposta e quindi L’Assicurazione predispone il contratto e calcola il premio
  • I contratti sono pubblicati e comunicati all’interessato
  • L’APE è attiva – salvo il recesso

Fonte: PATRONATO ACLI