PATRONATO ACLI. Lavoratrici domestiche e maternità

1369

Sono una lavoratrice domestica (6 ore la settimana da gennaio scorso), tra poche settimane nascerà la mia secondogenita. Al termine del 7° mese ho presentato all’INPS domanda di indennità maternità, non mi aspettavo grosse somme ma … oggi l’INPS respinge la mia domanda per carenza del requisito contributivo.
Non capisco perché, con il primo figlio (2005) non ho avuto problemi anche se lavoravo da poche settimane come dipendente di un’azienda. Sono cambiate le norme?
Le regole non sono cambiate, ma è cambiato il settore nel quale lei oggi presta attività lavorativa.
Quando ha avuto il primo figlio nel 2005 lei era una lavoratrice dipendente mentre oggi è una lavoratrice domestica.
Tutte le lavoratrici dipendenti non possono essere adibite ad attività lavorativa nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nei 3 successivi (cd. astensione obbligatoria cui corrisponde il congedo di maternità indennizzato).
Al ricorrere di idonee condizioni di salute del bambino e della mamma è possibile chiedere di fruire della flessibilità e quindi astenersi dal lavoro 1 mese precedente la data presunta del parto e nei 4 successivi (flessibilità dell’astensione obbligatoria).
La norma prevede che la futura mamma possa fruire dell’indennità di maternità se all’inizio del congedo di maternità si trova in una di queste condizioni:

  • è lavoratrice dipendente;
  • sta fruendo di indennità di disoccupazione / NASpI, mobilità, CIG
  • ha cessato o è sospesa da non oltre 60 giorni

La particolarità per il lavoro domestico risiede nel fatto che l’indennità di maternità è erogata dall’INPS a condizione che risulti verificato uno dei due seguenti requisiti contributivi:

  • 52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti la data di inizio del congedo di maternità,
  • oppure 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità.

In questo caso è necessario esaminare la sua posizione contributiva e verificare se ha raggiunto il requisito contributivo minimo per avere erogata l’indennità di maternità.

Fonte: PATRONATO ACLI