CAF ACLI. Imu Tasi: come abbattere la sanzione

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Il 1° gennaio sarà l’ultimo giorno utile per sanare, con la più bassa soglia sanzionatoria, l’omesso o parziale versamento del saldo Imu/Tasi 2017, scaduto il 18 dicembre. Come ogni anno le parole magiche sono sempre le stesse, “ravvedimento operoso”, vale a dire quell’istituto che permette ai contribuenti “sbadati” o ritardatari di aggiustare in corsa, spontaneamente, le imposte pagate male o non pagate affatto, a condizione, comunque, che la violazione non sia già stata rilevata e non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento da parte dell’Amministrazione (alcuni contribuenti, ad esempio, potrebbero aver pagato una somma più bassa del dovuto, che dunque andrà integrata con un secondo F24; altri invece per mancanza di liquidità, o per semplice dimenticanza, potrebbero aver “snobbato” l’appuntamento).

Il 1° gennaio, come accennavamo, andrà in scadenza il termine per il cosiddetto “ravvedimento sprint”, il primo in ordine cronologico, ossia il versamento totale o integrativo dell’imposta, più la sanzione dello 0,1% giornaliero (0,2% fino al 2015) e l’interesse annuo sempre dello 0,1% (0,5% fino al 2015), per coloro i quali saneranno la loro posizione entro il 14esimo giorno successivo alla scadenza ordinaria.

Dal 2 gennaio, invece, e fino al 17 gennaio 2017, si entrerà nello scaglione temporale del “ravvedimento breve” per i versamenti effettuati tra il 15° ed il 30° giorno successivo alla scadenza, con l’applicazione della sanzione dell’1,5% (3% fino al 2015) a prescindere dai giorni di ritardo (si paga cioè l’1,5% fisso, sia che il pagamento avvenga il 15esimo giorno sia che avvenga il 30esimo) oltre all’interesse al tasso legale che dal 2017 è pari allo 0,1%. Vi è poi, in ordine di tempo, la prima delle tre formule “inedite” di ravvedimento rispetto al passato, vale a dire quella “intermedia”, che consente di effettuare il pagamento tra il 31° e il 90° giorno successivo alla scadenza originaria con una sanzione pari all’1,67%.

Se invece il pagamento viene eseguito oltre i 90 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di consegna della dichiarazione relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione (intesa in questo caso come la dichiarazione Imu/Tasi in scadenza il 30 giugno 2018 per l’anno 2017) ci si può avvalere del “ravvedimento lungo” con l’applicazione della sanzione al 3,75%.

 

FONTE: CAF ACLI