Per il leasing abitativo la detrazione del 19%, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, riguarda sia le spese sostenute per i contratti sia gli importi pagati a fronte dell’esercizio dell’opzione finale per il riscatto dell’immobile, presupponendo in tal modo le medesime “condizioni già previste per la detrazione degli interessi passivi pagati su mutui ipotecari”.
Tali “condizioni già previste” sono quindi da intendersi come la titolarità del contratto di leasing e dell’immobile così come avviene per il mutuo, la cui detrazione dispone appunto che il beneficiario sia al tempo stesso intestatario dell’immobile e del contratto. È necessario che l’immobile risulti come un’abitazione principale, se non del beneficiario quanto meno di un suo familiare, inteso come coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado.
Ciò che determina la differenza fra le due detrazioni è il fatto che sui canoni di leasing e sul prezzo finale di acquisto dell’immobile, il beneficio fiscale scatta solo per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro al momento della stipula del contratto.
È prevista anche la variazione, a seconda dell’età, dell’importo massimo sul quale viene calcolata la detrazione:
- per i giovani che alla data di stipula del contratto non hanno compiuto i 35 anni la detrazione è riconosciuta su un importo massimo di canoni e oneri accessori che annualmente non può eccedere 8.000 euro e su un importo massimo del prezzo di riscatto dell’immobile di 20.000 euro;
- per i soggetti, invece, che compiono, o hanno già compiuto, 35 anni alla data di stipula del contratto, le stesse detrazioni sono riconosciute in ragione della metà degli importi sopraindicati e, dunque, 4.000 euro per i canoni e oneri accessori e 10.000 euro per il prezzo di riscatto.
La detrazione, analogamente a quanto previsto in caso di mutuo, è riconosciuta sui “canoni e i relativi oneri accessori” pattuiti nel contratto di leasing abitativo ed è “subordinata all’effettivo pagamento degli stessi da parte dell’utilizzatore, certificato dall’ente concedente”. È però altrettanto vero che non sono detraibili gli oneri sostenuti per l’eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili, regola analoga a quella in vigore sui mutui.
Fonte: CAF ACLI